
DOPO DI NOI. UNO SPORTELLO DI CONSULENZA A BOLOGNA
Quali i soggetti e gli strumenti giuridici idonei a garantire al figlio
disabile un adeguato livello di cura anche dopo la scomparsa dei genitori?
Come far sì che egli possa beneficiare dei beni a lui destinati
dai familiari?
Presso la Fondazione Dopo di Noi è attivo uno Servizio di informazione
giuridico-fiscale al quale le persone disabili ed i loro familiari possono
accedere gratuitamente (previo appuntamento telefonico).
Un avvocato è a disposizione per rispondere, in modo semplice e
riservato, ai tanti quesiti di diritto civile, successorio e familiare
che il “dopo di noi” chiama in causa.
(Doveroso ricordare che tale servizio è operativo grazie ad un
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna).
Sempre inerente a tematiche giuridico-legali ricordiamo che il 18 febbraio
prende il via il ciclo di 5 incontri “Essere tutore di una persona
con disabilità”:
- Mercoledì 18 febbraio 2004
Francesca Vitulo: L’istituto dell’interdizione ed i compiti
del tutore
- Giovedì 26 febbraio 2004
Alberto Mingarelli: I bisogni della persona disabile, e dei suoi familiari,
in relazione ai diritti previsti dalla legislazione vigente. L’organizzazione
dei servizi per i disabili
- Mercoledì 3 marzo 2004
Adriana Scaramuzzino: Interdizione e tutela ‘dal punto di vista’
del giudice tutelare
- Giovedì 11 marzo 2004
Francesca Vitulo: Aspetti successori, testamento, quote di legittima.
L’amministratore di sostegno
- Mercoledì 17 marzo 2004
Annalisa Faccini: Il ruolo del tutore all’interno di un percorso
di integrazione sociale
Luca Marchi: Il ruolo della Fondazione Dopo di Noi per i tutori
Gli incontri si terranno alle ore 18 presso la sala riunioni di Confcommercio
in via Tiarini 22 , Bologna. La partecipazione è gratuita. Iscrizione
obbligatoria (massimo 40 partecipanti).
Per informazioni: Fondazione Dopo di Noi anffas bologna ONLUS - Tel. 051/5873837
(Fonte: Fondazione
dopo di noi)
UNA DELIBERA DEL COMUNE DI BOLOGNA PER FACILITARE L'ACCESSO
ALLA PRATICA DEL NUOTO PER LE PERSONE DISABILI
Accesso gratuito per gruppi organizzati ed utenti in situazioni economiche
disagiate; riserva di spazi in orari stabiliti.
Richiedere in formato elettronico facendo riferimento a "mail del
23/1 ore 10,00"
UNA RICERCA DELLA UNIVERSITÀ IULM DI MILANO SULLA
COMUNICAZIONE VIA WEB DELLE ASSOCIAZIONI HANDICAP
Durante l'anno 2003 il no-profit.lab dell'Università IULM di Milano
ha promosso la ricerca "Web e società solidale: la comunicazione
sul web delle Associazioni per le persone con disabilità"
sull'uso del Web da parte delle associazioni per i disabili. Durante la
ricerca sono state contattate numerose associazioni che hanno risposto
alle domande e fornito utili indicazioni. Da questo lavoro é risultato
un database, che è consultabile online al sito www.noprofitlab.net
che consente di fotografare la situazione attuale a vantaggio sia delle
Associazioni, che possono in questo modo individuare con più facilità
"buoni esempi" a cui ispirarsi, sia degli Enti pubblici interessati,
che possono programmare adeguati supporti alla comunicazione in rete delle
Associazioni. L'Università IULM ha scelto di offrire a tutte le
Associazioni impegnate nel mondo della disabilità una serie di
servizi gratuiti per favorire l'impiego delle nuove tecnologie nella diffusione
di iniziative, progetti e servizi delle Associazioni. Per condividere
i risultati della ricerca, presentare i servizi in via di realizzazione
e per raccogliere consigli, suggerimenti e critiche l'Università
IULM ha organizzato un seminario che si è svolto venerdì
6 febbraio 2004
Info: Università IULM,
Via Carlo Bo 1, Milano
(Fonte: newsletter
centro Maderna)
DUE PREMI PER TESI SULLA ACCESSIBILITÀ
Il Club Soroptimist International di Pistoia-Montecatini Terme, in accordo
con il Comune di Montecatini Terme,con l'Associazione Design for All Information
Exchange Europe e con la Facoltà di Ingegneria dell'Università
di Pisa bandisce un concorso pern. 2 Premi di Laurea riservati alle migliori
tesi di Laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria Edile-Architettura
e Architettura, aventi per argomento "Una Città per Tutti"
discusse negli anni solari 2003-2004 in Università italiane ed
estere. L'importo del primo premio di Laurea è fissato in 2.500,00
Euro mentre quello del secondo in 2.000,00 Euro.
L'assegnazione del premio di Laurea si inserisce fra le iniziative dell'Anno
Europeo dei Disabili 2003 proclamato dal Consiglio dell'Unione Europea.
In particolare, con il premio "Una Città per Tutti" si
intende premiare le tesi che elaboreranno temi progettuali urbano-edilizi
finalizzati alla mobilità pedonale accessibile e sicura per tutti
con particolare attenzione alle persone con limitazioni fisiche sensoriali,
cognitive e mentali.
La scadenza per la presentazione delle domande e' il 31 dicembre 2004.
Il bando e' disponibile a questo
indirizzo web e sul sito
del Comune di
Montecatini Terme.
Per informazioni: Luca FANUCCI - Facolta' di Ingegneria Universita' di
Pisa
Via Diotisalvi, 2 - 56122 Pisa, Italy
Tel:050 2217668/511 E-mail: luca.fanucci@iet.unipi.it
IN EMILIA ROMAGNA NIENTE BOLLO AUTO PER LE PERSONE DISABILI
CERTIFICATE GRAVI AI SENSI DELL ALEGGE 104
E' stata recentemente approvata dal Consiglio regionale la legge, d’iniziativa
della Giunta, n.30/2003 recante "Norme in materia di tributi regionali",
che prevede un'estensione dell'esenzione dal pagamento del bollo auto
a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 104/92"
Info: www.regione.emilia-romagna.it/tributi
PROBLEMA CASA. UNA INIZIATIVA NEL LAZIO
Affittare una casa ora è più facile. A Roma, grazie a un'
intesa sottoscritta dall'amministrazione comunale, Cgil Cisl Uil della
Capitale e del Lazio ed i sindacati degli inquilini, i proprietari diappartamenti
che decideranno di affittare a canone concordato alle persone disabili
non devono più pagare l'Ici.
Sarà più facile trovar casa a Roma per le famiglie con disabili.
Grazie ad un' intesa sottoscritta dall'amministrazione comunale, Cgil
Cisl Uil di Roma e del Lazio ed i sindacati degli inquilini, infatti,
i proprietari di appartamenti che decideranno di affittare a canone concordato
ai disabili non pagheranno più l'Ici. L'agevolazione vale anche
per chi affitta a giovani, immigrati e famiglie monoreddito.
(Fonte: superabile.it)
POLITICHE SOCIALI E HANDICAP: INTERVISTA AL SOTTOSEGRETARIO
SESTINI
Oltre che sul Fondo sociale nazionale, durante il suo intervento alla
conferenza regionale toscana sulla povertà e l’esclusione
sociale, il sottosegretario Sestini ha anche risposto ad altre nostre
sollecitazioni sui temi caldi del welfare, con particolare riferimento
ai temi trattati nella due giorni di Prato.
Senatrice, il ministero di cui lei fa parte ha posto molta enfasi sulla
famiglia, anche come risorsa su cui far conto per contrastare povertà
ed esclusione. Ma molti, e non solo dall’opposizione, hanno lamentato
che al di là dell’enfasi la famiglia di fatto è oggi
lasciata sola dalle politiche del governo.
“Il campo di intervento prioritario per favorire la famiglia è
quello fiscale: oggi il suo carico è pesante e iniquo, soprattutto
perché si pagano le tasse a prescindere dal numero dei componenti.
Come si sa il governo ha cominciato ad attuare la riforma fiscale, ma
per mancanza di risorse entrerà in funzione solo con il secondo
modulo la parte della riforma che prevedrà la tassazione calcolata
sulla base familiare. Vorrei comunque ricordare che in due anni abbiamo
raddoppiato le detrazioni fiscali per le famiglie con reddito complessivo
sotto i 35 milioni di euro. Come provvedimento complementare c’è
poi tutta la questione degli assegni familiari, unica voce dell’Inps
oggi in attivo in quanto si tratta di una misura pochissimo attuata. Noi
crediamo che questo capitolo vada riformato, affinché gli assegni
familiari possano essere esigibili anche dai cosiddetti ‘incapienti’,
cioè da quei nuclei familiari che guadagnano talmente poco da non
essere toccati dalle detrazioni”.
L’assegno di 1.000 euro per il secondo figlio è stato criticato,
tra l’altro, perché ritenuto ininfluente e occasionale, e
anche perché viene concesso a prescindere dal reddito della famiglia.
“Si può discutere sull’assegno, ma noi l’abbiamo
deciso per dare un segno a quelle famiglie che oggi hanno esitazioni a
procreare un secondo figlio. Sappiamo che non è risolutivo, ma
vogliamo vedere quali saranno i suoi effetti dal punto di vista demografico”.
Una questione che ha molto a che fare con la povertà, o comunque
con l’erosione del reddito, è quella della non autosufficienza
crescente di tanti anziani e disabili a carico delle famiglie. Un disegno
di legge per istituire una “tassa di scopo” a tal fine, votato
all’unanimità in commissione affari sociali, sarebbe stato
bloccato in aula dal ministero del tesoro, con la motivazione che il governo
sta studiano altri sistemi.
“Io ero favorevole a quel ddl. Che poi il fondo fosse costituito
con un’addizionale Irpef o in altro modo, ci si poteva mettere d’accordo,
ma io ero favorevole. Il fatto è che questo governo si è
impegnato a non aumentare le tasse neppure di un euro…”
Il fatto è che l’assistenza ai soggetti non autosufficienti
rischia di diventare un macigno, anche economico, per molte famiglie.
Lei ha idee alternative?
“La mia proposta è di utilizzare una parte del risparmio
che provverrebbe dalla riforma delle pensioni per finanziare il fondo
per la non autosufficienza. Ma occorrerà che quella riforma sia
piuttosto decisa… Comunque io sono dell’opinione che le pensioni
non possono essere solo un problema di cassa, perché se in Italia
continueranno a persistere problemi come questo, be’ è inutile
risanare il bilancio dello stato”.
Il suo ministero ha deciso di non ripetere l’esperienza del Reddito
minimo di inserimento (Rmi) affermando che la misura sarebbe stata sostituita
con il Reddito di ultima istanza (Rui). Ma l’Isae, istituto finanziato
dal ministero del tesoro, ha bocciato la misura perché in pratica
scarica tutto il fardello sulle regioni, con la conseguenza che chi ha
meno soldi cioè le regioni del sud, dove vivono due terzi
dei poveri italiani non potrebbe finanziarlo.
“Mi assumo tutta la responsabilità di aver interrotto il
Rmi. So che in alcune città ha funzionato (penso all’esperienza
toscana di Massa), ma so che in centinaia di casi non ha funzionato affatto.
E’ una misura centralista: per far fronte a questi problemi non
si può fare un progetto uguale per tutto il territorio italiano.
Sono gli enti locali che conoscono bene i bisogni e le caratteristiche
della povertà nel loro territorio. Per questo chiederemo loro di
presentarci dei progetti, che noi cofinanzieremo al 50%”.
Ma nella Finanziaria 2004 è scritto che il Rui viene finanziato
solo grazie a un piccolo prelievo sulle “pensioni d’oro”:
si calcola che sarebbero raccolti circa 1 milione di euro all’anno…
“In realtà è un calcolo difficile da fare, perché
nessuno sa a quanto ammontano le pensioni d’oro! Comunque il governo
è disposto a venire incontro a questi progetti anche attingendo
ad altre fonti finanziarie”.
E le regioni che avranno difficoltà anche a cofinanziare al 50%?
“Guardi che le regioni più in difficoltà sono anche
quelle che non riescono neppure a spendere i soldi del Fondo per le politiche
sociali; sono quelle che non distribuiscono ai comuni i fondi della 285
(infanzia e adolescenza, ndr) perché ci pagano gli straordinari
ai propri dipendenti; sono quelle che non hanno nemmeno l’assessorato
alle politiche sociali e che, quando va bene, spendono quei soldi per
la sanità. E se poi le regioni in difficoltà sono particolarmente
affezionate a riproporre misure universalistiche, è chiaro che
lo stato ha a sua volta più difficoltà ad aiutarle, soprattutto
quando si tratta proprio di quelle regioni che hanno usato peggio il Rmi…”
Si riferisce alla Campania, che nei giorni scorsi ha varato il Reddito
minimo di cittadinanza?
“Certo! Comunque, devo dire che la mentalità di molti amministratori
locali sta cambiando. Sono 840 i comuni che hanno aderito a un protocollo
con l’Inps per monitorare nel 2004 la spesa sociale”.
(Fonte: redattoresociale.it)
DISTROFIA MUSCOLARE: PARTE LA SPERIMENTAZIONE CON LE CELLULE
STAMINALI
Prenderà il via in queste settimane la prima fase di un progetto
di sperimentazione in ambito di cellule staminali che coinvolgerà
un gruppo di bambini tra i due e i dieci anni, affetti da distrofia di
Duchenne. Il progetto è stato presentato all'Ospedale Maggiore-Policlinico
di Milano, da parte dell'équipe di Nereo Bresolin, Direttore dell'Istituto
di Clinica Neurologica dell'Ospedale Maggiore-Policlinico e Direttore
del "Centro Dino Ferrari", alla presenza, tra gli altri, del
Ministro della Salute Girolamo Sirchia e del Presidente Onorario dell'Associazione
Amici del "Centro Dino Ferrari", Piero Ferrari.
"Oggi - ha sottolineato Bresolin - non siamo ancora in grado di rispondere
alla domanda se curare la distrofia con le cellule staminali sia un sogno
o una reale concreta prospettiva, ma questa sperimentazione può
sicuramente farci intravedere nuove strategie terapeutiche in grado di
orientarci verso risposte definitive". Il gruppo di lavoro dell'Ospedale
Maggiore-Policlinico di Milano ha messo a punto un metodo capace di isolare
cellule staminali a partire dal muscolo distrofico, allo scopo di utilizzarle
in modo autologo, ovvero nello stesso paziente donatore. E l'avvio concreto
del progetto è stato ora reso possibile dall'autorizzazione, giunta
nel novembre scorso, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità
di Roma e del Comitato Etico dell'Ircss Ospedale Maggiore-Policlinico
di Milano.
Nelle fasi iniziale, spiegano gli esperti, si verificherà soprattutto
l'"innocuità" delle cellule staminali che, una volta
isolate, prima di essere utilizzate, saranno sottoposte a controlli di
sterilità. Le cellule staminali verranno iniettate direttamente
in un muscolo corto della mano e si valuterà l'eventuale insorgenza
di infiammazione o di eventuali effetti indesiderati. Tale valutazione
avverrà nell'arco di un anno, in modo da escludere anche anomalie
di crescita indotte dal trattamento per valutare eventualmente miglioramenti
nella forza muscolare.
Per informazioni: www.uildm.org
(Fonte: redattoresociale.it)
GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO DELLA FADIS FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI
DOCENTI DI SOSTEGNO
- "Didattica metacognitiva per un apprendimento significativo "
http://www.integrazionescolastica.it/article/264
- MIUR Seminario: "Organizzare la qualità dell'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap"
http://www.integrazionescolastica.it/article/264
- Legge 4/04: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici"
http://www.integrazionescolastica.it/article/259
- Uffici Scolastici Regionali
In virtù del nuovo assetto organizzativo del MIUR, gli Uffici Scolastici
Regionali hanno assunto in questi ultimi anni un ruolo sempre più
importante nella gestione del sistema scolastico nazionale. Presentiamo
una raccolta aggiornata dei siti degli USR
Uffici Scolastici Regionali comprensivo degli Uffici Scolastici delle
province autonome di Trento e Bolzano.
http://www.integrazionescolastica.it/article/257
- Integrazionescolastica.it - Selezione articoli 2003
Una selezione dei 150 articoli pubblicati nel sito della FADIS nel corso
del 2003.
http://www.integrazionescolastica.it/article/253
- Anno europeo delle persone disabili: Traguardi raggiunti e progetti
mancati
http://www.integrazionescolastica.it/article/252
- MIUR INDIRE: Parte la banca dati nazionale dei POF
http://www.integrazionescolastica.it/article/251
- Il nostro autismo quotidiano Storie di genitori e figli
Dieci racconti di genitori di figli autistici che narrano con grande umanità
e disincanto le loro esperienze di vita.
http://www.integrazionescolastica.it/article/247
- Minorazione Visiva
Selezione di siti e risorse dedicati all'integrazione scolastica e sociale
delle persone cieche o ipovedenti.
http://www.integrazionescolastica.it/article/246
- Università degli Studi di Milano COSP: Servizi di orientamento
a favore degli studenti disabili delle scuole superiori
http://www.integrazionescolastica.it/article/242
- AFA: "Per capirci meglio 10 regole per comunicare con le
persone sorde"
http://www.integrazionescolastica.it/article/241
(Fonte: newsletter
sito Integrazionescolastica.it)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUI PROGETTI RIABILITATIVI
PER LE PERSONE CON DEFICIT VISIVO
Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione
Ufficio V
Roma, 28 APR. 2003
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome LORO SEDI
N. DPV.5/H-F12/259
OGGETTO: interventi riabilitativi e di integrazione sociale dei soggetti
minorati della vista.
Sono molteplici le evidenze che mostrano come la disabilità
visiva si può tradurre facilmente in un handicap pluridimensionale
che ostacolal'organizzazione autonoma della vita quotidiana e le opportunità
dipartecipazione alla vita sociale. È, pertanto, necessario che
le difficoltà e i problemi delle persone minorate della vista e
delle loro famiglie sociale, con un approccio globale, incentrato sulla
persona nella sua totalità.
Obiettivo generale delle politiche di sanità pubblica è
garantire lamigliore qualità di vita possibile, attraverso un approcciomultidimensionale,
che attui la promozione delle aree dell'autonomia e del benessere prevedendo
l'individuazione di percorsi integrati preventivi,terapeutici, riabilitativi
e di integrazione e recupero sociale.
In questa ottica va autenticamente interpretato lo spirito della legge
328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali"), e della normativa sull'integrazionesociosanitaria
(D.L.vo 229/1999 e DPCM 14 febbraio 2002 "Atto di indirizzo e coordinamento
in materia di prestazioni sociosanitarie"). Tali norme affidano inequivocabilmente
alle Aziende sanitarie e ai Comuni il compito diprogrammare progetti individualizzati
complementari in grado di rispondere ai bisogni sanitari e sociali dei
minorati della vista. Tali progetti devono necessariamente inglobare tutti
quegli interventi finalizzati a portare il soggetto a muoversi, camminare,
parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e realizzarsi efficacemente nel
proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale. Ciò
implica, per i minorati della vista, l'attivazione specifica di corsi
mirati ad ottimizzare l'orientamento e la mobilità (capacità
e abilità a muoversi da solo anche in ambienti sconosciuti); corsi
per l'autonomia personale e domestica (capacita di gestire le proprie
attività quotidiana, cura della persona, sicurezza in casa, cucina,relazioni
interpersonali anche scritte ecc.); corsi di formazione informatica (per
l'accesso alla informazione, alla cultura, utilizzazione di Internet,
lettura di testi tramite scanner ecc.); corsi per l'inserimento lavorativo
mirato, con avviamento alle professioni tipiche dei minorati della vista.
Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a voler tener conto, nella
programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi sanitari
e sociali in favore delle persone con minorazioni visive, di tutti gli
interventi sopra considerati, ampliando una concezione della riabilitazione
identificata da contenuti meramente sanitari, ad una concezione più
ampia, estesa anche al recupero sociale. Si invita, inoltre, a voler diffondere
il contenuto della presente nota alle Aziende sanitarie ed agli Enti locali.
IL MINISTRO
Girolamo Sirchia
LEGGE STANCA IN FORMATO ELETTRONICO
LEGGE 9 gennaio 2004 n.4, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici.
Richiedere facendo riferimento a "mail del 20/1 ore 14,40".
CONFERMATA L'ORIGINE GENETICA DELLA DISLESSIA. NEL CROMOSOMA
15 LE CAUSE DELLA PATOLOGIA
Un gruppo di ricercatori dell’Istituto Scientifico “Eugenio
Medea - La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini e della Facoltà
di Psicologia dell’Università Vita Salute San Raffaele di
Milano, guidati dalla Dr.ssa Cecilia Marino dell’IRCCS Medea, hanno
confermato, studiando 121 famiglie di bambini italiani con dislessia,
l’origine genetica della malattia.
La scoperta è pubblicata nel numero di Gennaio della prestigiosa
rivista scientifica Journal of Medical Genetics.
Per informazioni: tel. 031-877.384 www.emedea.it
(Fonte: IRCCS Medea)
UNA NEWSLETTER DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Prende il via oggi il nuovo servizio Newsletter del Ministero della Salute,
nato per sviluppare sempre più un dialogo con i cittadini, i medici
e gli altri operatori sanitari. “E' l'ideale complemento del Portale,
di cui rispecchia gli obiettivi: trasparenza, facilità di accesso
alle informazioni e promozione della salute”, si legge in una nota.
Gli utenti iscritti riceveranno gratuitamente e direttamente all’indirizzo
di posta elettronica indicato all’atto dell’iscrizione, la
Newsletter dove vengono segnalate novità, ultime notizie, informazioni
sui servizi, approfondimenti su argomenti di pubblico interesse e molto
altro. I numeri successivi verranno inviati con cadenza quindicinale.
Il Ministero della Salute ricorda che la newsletter è stata concepita
nel rispetto dei requisiti di accessibilità stabiliti in favore
dei disabili. In particolare, è possibile attivare tutti i link
tramite il tasto Tab della tastiera e visualizzare con un testo alternativo
il contenuto delle immagini. Inoltre, i caratteri sono espressi in termini
relativi, affinché chiunque possa regolarne la dimensione a seconda
delle proprie esigenze.
Per iscriversi alla Newsletter consultare l’apposita pagina del
Portale www.ministerosalute.it.
(Fonte: redattoresociale.it)
LEGGE SULL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:
DA SUPERABILE UN ARTICOLATO COMMENTO DI S.NOCERA
Le premesse storiche ed il contesto
Il testo si trascina in Parlamento da diverse legislature ed era stato
modificato precedentemente dalla Camera dopo una prima approvazione al
Senato. Anche stavolta la Camera ha introdotto ulteriori modifiche restrittive;
ma il Senato, pur di approvare il testo entro l'anno, nella seduta notturna
del 22 dicembre 2003, ha approvato all'unanimità il testo trasmesso
dalla Camera. Le norme diverranno efficaci dopo sessanta giorni dalla
loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Si tratta di una legge molto attesa dai genitori delle persone con disabilità
intellettiva, che introduce delle aperture anche nei confronti dell'interdizione
e dell'inabilitazione: non sono più obbligatorie e automatiche,
ma sono sempre pronunciabili, qualora non si ritenga opportuno procedere
con l'amministrazione di sostegno, revocabile in caso di esito negativo.
La Camera ha eliminato dal testo una norma, che era stata introdotta dal
Senato, circa l'estensione dell'amministrazione di sostegno anche alle
persone anziane, poiché queste non sono assimilabili alle persone
con disabilità.
Ma vediamo in dettaglio i contenuti della nuova normativa, che ha modificato
alcuni articoli del Codice civile ed alcune disposizioni attuative dello
stesso, oltre ad altre norme collegate.
Intanto è significativo il cambiamento della rubrica del Titolo
XII del Cod. civ., che prima recitava "Dell'infermità di mente
dell'interdizione e dell'inabilitazione". Adesso la nuova rubrica
si intitola "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto
o in parte di autonomia". Ciò dà il segno di quanto
sia cambiata l'immagine sociale e quindi giuridica delle persone con disabilità,
a seguito degli ultimi trent'anni di integrazione scolastica e sociale,
che in Italia ha raggiunto aspetti del tutto generalizzati e significativi,
malgrado permangano ancora pressanti esigenze
di miglioramento e il bisogno di resistere a tendenze involutive (manifestatesi
- ironia della sorte! - in Italia proprio durante quest'anno, l'anno europeo
delle persone con disabilità). E di questi cambiamenti dà
testualmente atto la finalità della legge, che è quella
espressa di ridurre al minimo i casi di ricorso all'interdizione e all'inabilitazione,
che curano solo gli interessi astratti di conservazione dei patrimoni.
I contenuti
Può giovarsi dell'amministrazione di sostegno qualunque persona
che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica
si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere
alla cura dei propri interessi.E' questa una formulazione, contenuta nel
nuovo art 404 del Cod. civ., che, pur essendo molto ampia (contemplando
anche l'impossibilità temporanea o parziale), ha però un
ambito di applicazione ben preciso, poiché si richiede l'accertamento
sanitario di una infermità o di una menomazione fisica (anche sensoriale)
o psichica in senso
ampio. Sono comprese quindi non solo le malattie mentali, ma anche le
diversissime forme di disabilità intellettiva, come insufficienza
mentale, cerebrolesione, autismo, sindrome di Down etc. In questa logica,
anche una persona anziana, come avrebbe voluto il Senato, può giovarsi
dell'amministrazione di sostegno, purché versi in una situazione
di infermità grave, come i casi, clinicamente accertati, di demenza
senile.
L'amministratore di sostegno è nominato con decreto dal giudice
tutelare (art 405 C.C.). E qui si nota già una novità, rispetto
ai procedimenti di interdizione e inabilitazione, che sono invece di competenza
del Tribunale.
I giudici tutelari sono maggiormente distribuiti sul territorio e quindi
sono più vicini agli interessati.
Nel decreto di nomina il giudice tutelare indica, tra l'altro, i limiti,
anche periodici, di spesa sostenibile dall'amministratore nell'interesse
del beneficiario. Si evita così un assurdo che un'interpretazione
burocratica dei poteri dell'amministrazione sta determinando. E cioè
che i tutori non possono spendere attualmente ad esempio l'ammontare delle
pensioni di invalidità o delle indennità di accompagnamento,
quando queste siano, come spesso accade, versate all'interessato in unica
soluzione per più mensilità arretrate. Gli uffici amministrativi
e giudiziari di controllo vietano al genitore e al tutore di prelevare
quelle somme (necessarie come unico mezzo di mantenimento dell'interessato),
senza autorizzazione del Tribunale con obbligo di reimpiego, perché
esse sono ormai considerate patrimonio. Lo stesso articolo, ora, impone
invece all'amministratore di sostegno di riferire periodicamente al giudice
tutelare anche "delle condizioni di vita personale e sociale"
dell'assistito.
Il successivo art 406 C.C. evidenzia ulteriormente il rispetto per la
persona dell'interessato, che può indicare il possibile amministratore
di sostegno, anche se sia già interdetto o inabilitato. E, allo
scopo di ridurre il ricorso all'interdizione, gli operatori dei servizi
che si prendono cura di una persona impossibilitata a curare i propri
interessi, debbono promuovere il ricorso al giudice tutelare, o segnalare
il caso al Pubblico Ministero, per l'avvio della procedura dell'amministrazione
di sostegno.
Nel procedimento, il giudice deve tener conto anche delle indicazioni
dell'interessato (art 407C.C.).
L'art 408 C.C. è importante perché da una parte limita le
categorie dei possibili beneficiari, pur ampliandone le opportunità.
Infatti è fatto divieto agli operatori dei servizi pubblici e privati
che si prendono cura dell'interessato di ricoprire tale ufficio. Ciò
al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura e chi
deve vigilare. Possono essere amministratori di sostegno i parenti, il
coniuge e (novità assoluta) la persona stabilmente convivente con
l'interessato, nonché altre persone ritenute idonee dal giudice
tutelare. Viene inoltre previsto che possano essere amministratori anche
i legali rappresentanti dei soggetti "di cui al Titolo secondo del
Libro primo del Cod.civ.". E, cioè, non solo le fondazioni
e le associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle
prive di tale personalità, come sono molte associazioni di volontariato.
Questa era stata una costante richiesta, fondata sulla prassi assai diffusa,
che ha visto promuovere pure dei corsi di formazione per aspiranti al
compito volontario e gratuito di amministratore di sostegno.
L'art 409 C.C. è la chiave di volta della nuova legge. Stabilisce
che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno mantiene la capacità
di agire per tutti gli atti non riservati dal giudice all'amministratore.
Quest'ultimo interviene nell'atto quale suo rappresentante (come fa il
tutore) per quelli più pericolosi per il patrimonio (ad es. l'assunzione
di un'ipoteca, l'alienazione di un bene o l'acquisto di un bene immobile,
la promozione di un procedimento giudiziario), mentre per quelli meno
pericolosi, cosiddetti di ordinaria amministrazione, interviene nell'atto
insieme al beneficiario, come fa il curatore (ad es. nell'acquisto di
beni mobili, nella stipula di locazioni inferiori a nove anni). Comunque,
è stabilito che il beneficiario può compiere da solo tutti
gli atti "necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".
Ritengo che compiendo tali atti (ad es. acquistare beni mobili di uso
personale come abiti, cibo, incassare un affitto, riscuotere il rateo
mensile della pensione di invalidità o l'indennità di accompagnamento),
il soggetto sia divenuto giuridicamente capace di agire. Per la riscossione
degli arretrati, se si dovesse continuare a considerarli divenuti capitali,
malgrado la loro natura alimentare, interverrà ormai l'amministratore
di sostegno che otterrà dal giudice tutelare l'autorizzazione a
spenderli secondo le effettive esigenze del beneficiario.
E questa logica di maggiore libertà del beneficiario si rinviene
anche nell'art. 410 C.C., secondo il quale l'amministratore di sostegno,
nello svolgimento del proprio ufficio, deve tener conto "dei bisogni
o delle aspirazioni del beneficiario". In caso di contrasto, l'amministratore
deve informare il giudice tutelare che decide. In caso di dissenso, anche
il Pubblico Ministero, i parenti entro il secondo grado, il coniuge o
la persona stabilmente convivente, possono rivolgersi al giudice tutelare.
Data la sua delicatezza l'ufficio di amministratore di sostegno dura dieci
anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente
o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura
per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.
L'art 411 C.C., nello stabilire che si applicano all'amministrazione di
sostegno le norme previste per l'interdizione e l'inabilitazione in materia
di incapacità dell'amministratore a ricevere per testamento o donazione
beni del beneficiario finché dura l'ufficio, estende all'amministrazione
di sostegno anche "gli effetti di altre norme dettate per gli altri
due istituti", purché se ne faccia richiesta al giudice tutelare
e questi lo ritenga opportuno, "tenuto conto dell'interesse del beneficiario
e
di quello tutelato dalle predette disposizioni". Si ritiene che con
tale formulazione la discrezionalità del giudice tutelare non possa
impedire l'applicazione al beneficiario dell'amministrazione di sostegno
del testamento "fedecommissorio", previsto dagli art 692 e sgg.
C.C., secondo il quale ciascuno dei genitori di un "interdetto"
o gli scendenti o il coniuge possono istituire erede l'interdetto con
l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni, anche comprendenti
la legittima a favore della persona o degli enti che sotto la vigilanza
del tutore si sono presi cura dell'interdetto medesimo.
L'art 692 C.C. ha un interesse chiarissimo a garantire un'assistenza non
economica ma anche esistenziale all'interessato. Sembra quindi rientrare
in un'interpretazione logica l'applicazione di tale norma anche al caso
del beneficiario di amministrazione di sostegno, che potrà essere
istituito erede, quindi, anche dalla persona stabilmente convivente con
lui.
Il decreto con i dati personali relativi all'amministratore e al beneficiario,
nonché il progetto personalizzato di atti che il beneficiario può
compiere da solo o con l'assistenza dell'amministratore e quelli che può
compiere solo l'amministratore in rappresentanza dell'amministrato, deve
essere immediatamente registrato su un apposito registro, di nuova istituzione,
tenuto dal cancelliere, e deve essere registrato entro dieci giorni presso
i registri di Stato civile. Ciò per consentire a chiunque voglia
contrattare con il beneficiario di conoscere quale sia la sua effettiva
capacità di compiere atti giuridici, la sua e quella dell'amministratore.
Ciò garantisce l'interesse dei terzi alla sicurezza ed alla validità
delle negoziazioni giuridiche.
A tutela degli interessi del beneficiario, l'art 412 C.C. stabilisce che
gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in
violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina,
possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, anche
ad istanza degli stessi.
E' da tener presente che, per tutelare però anche la buonafede
di terzi che abbiano acquistato diritti da chi li ha acquistati direttamente
dal beneficiario o dall'amministratore, il Codice garantisce la salvezza
dei diritti acquistati dai terzi che al momento dell'acquisto del possesso
erano in buona fede se trattasi di cose mobili (art 1153 C.C.) e se trattasi
di cose immobili, a condizione che l'acquirente di buona fede abbia trascritto
il suo atto di acquisto entro i cinque anni ed anteriormente alla trascrizione
della domanda di annullamento dell'atto illegittimamente posto in essere
dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario (art 2652 n.6 C.C.).
Gli art 413 e 418 C.C. evidenziano le flessibilità del nuovo sistema,
secondo cui il giudice può passare, se lo ritiene opportuno, alla
revoca dell'amministrazione di sostegno e procedere all'interdizione o
all'inabilitazione o viceversa. Queste nuove norme sull'amministratore
di sostegno hanno prodotto delle aperture anche nei rigidi istituti dell'interdizione
e dell'inabilitazione. Così l'art 427 C.C. prevede che l'interdetto
possa compiere alcuni atti da solo o con l'assistenza del tutore e l'inabilitato
possa compiere alcuni atti di straordinaria amministrazione anche senza
l'assistenza del curatore. Infine, la legge prevede che non solo la procedura
per l'amministrazione di sostegno, ma anche quella per l'interdizione
e l'inabilitazione, si svolgano senza tasse di registro e senza spese
di giustizia.
Conclusioni
Il nuovo istituto giuridico introdotto, pur non essendo rivoluzionario,
risolve molti problemi pratici che comunemente complicavano la vita delle
famiglie. Ha allentato il rigore dell'obbligatoria pronuncia dell'interdizione,
ha previsto un sistema flessibile fondato su un progetto personalizzato
di attività giuridiche, predisposto dal giudice tutelare e da esso
modificabile tutte le volte che l'interesse del beneficiario lo richieda.
E' riuscito a coniugare l'interesse ad una vita più dignitosa e,
per quanto possibile, autonoma del beneficiario con quello di tutela dei
terzi. Ha avvicinato al luogo di residenza del beneficiario la sede giurisdizionale
competente e gli ha notevolmente ridotto le spese del procedimento.
(Fonte: superabile.it)
Il Centro Risorse Handicap č realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Accaparlante
