
La condizione principale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992). Il certificato di handicap viene rilasciato da un’apposita commissione operante presso ogni ASL e non va confuso con l’attestazione di invalidità.
Se non si è ancora in possesso della certificazione di handicap è ammessa una sola eccezione: nel caso in cui la commissione medica non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti possono essere effettuati, in via provvisoria, ai soli fini dei permessi lavorativi, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato. Se, successivamente, in fase di verifica, la Commissione Medica non dovesse condividere il riconoscimento della gravità dell’handicap, si dovrà procedere al recupero dei permessi utilizzati (Circolare Inps n. 32 del 3 marzo 2006).
Un’ultima annotazione merita l’autocertificazione dell’handicap; questa opportunità consiste solo nella possibilità di dichiarare di essere già in possesso della certificazione di handicap, indicando data dell’accertamento e commissione che ha effettuato la visita (Legge 448/1998, art. 39). e ovviamente può essere richiesta solo in fase di rinnovo della certificazione.
Hanno diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni, la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile; i parenti (fino al terzo grado di parentela) o gli affini che assistono la persona disabile.
I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari, in quest’ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili minorenni.
Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.In alternativa è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero.
Sono escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici.
Il prolungamento dell’assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio.
Le due ore di permesso giornaliero sono retribuite e sono computate ai fini dell’anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso. Infine la circolare Inps 90/2007 ammette la cumulabilità di questi permessi con quelli per l'allattamento.
Nell’arco del primo anno di età, se entrambi i genitori lavorano, uno può fruire dei riposi giornalieri ordinari e l’altro del congedo parentele prolungato. Non possono fruire però, come precisa la circolare INPS 128/2003 , del cumulo dei riposi giornalieri. Inoltre, in caso di figlio disabile grave di età inferiore a i tre anni e di un altro figlio di età inferiore ad un anno, è prevista la fruizione di entrambi i riposi giornalieri rispettivamente spettanti.
La circolare precisa che tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore disabile che fruisce per se stesso dei permessi orari ed è genitore di un bambino per il quale spettano i riposi giornalieri.
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto, non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti eventualmente anche in via continuativa, cioè in tre giornate consecutive, purché dello stesso mese.
La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro o in ospedale (sono esclusi quindi i day ospidal e i ricoveri in centri diurni). Ai sensi della circolare Inps 90/2007 fanno poi eccezione a questa regola i ricoveri a scopo chirurgico o riabilitativo e i casi in cui la persona con handicap grave si trovi in coma vigile o in stato terminale.
È importante sottolineare che le norme degli ultimi anni hanno precisato che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga, disoccupata o in pensione, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo, disoccupato o pensionato.
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva, cioè non siano presenti nel nucleo familiare altri soggetti in grado di prestare assistenza.
Qualora a lavorare siano entrambi i genitori i permessi spettano ad entrambi, ma in maniera alternativa e con fruizione contemporanea.
Questo significa che i permessi giornalieri mensili possono essere ripartiti tra i genitori anche con assenze contestuali da rispettivo lavoro (ad esempio madre due giorni, padre un giorno, anche coincidente con uno dei due giorni della madre).
La circolare n° 128 dell’11 luglio 2003 consente la fruizione in alternativa anche nel caso il figlio sia maggiorenne
La circolare INPS n°211 del 31 ottobre 1996 precisa che i tre (3) giorni di permesso mensile possono essere frazionati in permessi orari. Questo frazionamento tuttavia (come precisa il messaggio INPS n.15995. del 18.06.2007) non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili di permesso, che vengono concesse solo nel caso in cui l'orario di lavoro settimanale sia di 36 ore, suddiviso in sei giorni lavorativi. Per tutti gli altri casi il monte ore massimo va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l'orario di lavoro sia fissato su base settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale. Sul sito www.handylex.org è disponibile un apposito foglio di calcolo, che consente di effettuare un conteggion preciso delle ore di permetto a cui si ha diritto.
La circolare INPS n.°211/1996 precisa che, quando nel nucleo familiare sono presenti più persone disabili gravi, è possibile cumulare più permessi, previa autorizzazione Inps, sempre però nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare disabile.
L’INPS ha emanato una circolare - n. 228/2006 – con la quale precisa che il genitore impegnato ad assistere il figlio con handicap degente in ospedale non ha diritto a fruire dei permessi dal lavoro (legge n. 104/1992), anche quando sia lo stesso ospedale a richiedere la sua presenza e a certificarla come indispensabile per la tutela del figlio.
L’INPS precisa che per ricovero a tempo pieno deve intendersi quello in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte della stessa presso una struttura adibita all'accoglimento degli handicappati (quindi anche un centro socio riabilitativo diurno per disabili); che il rientro a casa del disabile, seppure nelle ore serali, non esclude il ricovero a tempo pieno; che anche il ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera è da intendersi effettuato presso «istituti specializzati»; che il ricovero finalizzato a un intervento chirurgico è da considerarsi a tempo pieno e, pertanto, non dà diritto ai premessi dal lavoro. In tal ultima ipotesi, tuttavia, l'Inps ritiene che alcuni benefici (i tre giorni di permesso mensile retribuito dopo il terzo anno di vita del figlio previsti dal comma 3, dell'articolo 33, della legge n. 104/92) possano essere fruiti soltanto nei casi in cui: il richiedente assista un handicappato in tenera età (fino a tre anni); il soggetto con handicap si trovi ricoverato per finalità diagnosticoterapeutiche (nel qual caso le finalità assistenziali legate all'età travalicano quelle legate all'handicap); la presenza del padre o della madre sia chiesta dall'ospedale per necessità effettive.
L’INPDAP, per i suoi assicurati, prevede che nel caso di maggiore età debba essere comunque garantita l’esclusività e la continuatività dell’assistenza sia che il disabile sia convivente che nell’ipotesi abbia una residenza diversa da quella dei genitori.
Questi permessi lavorativi sono retribuiti e coperti da contributi figurativi.
Rispetto alla questione della frazionabilità dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell’ente previdenziale di riferimento.
L’INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (Circolare INPS 31 ottobre 1996, n. 211).
L’INPDAP, l’istituto che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, al contrario, ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di 18 ore mensili. (Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34).
Esistono poi agevolazioni per i genitori di figli disabili anche per quanto riguarda il lavoro notturno, la scelta della sede di lavoro e la non trasferibilità ad altra sede lavorativa, per le richieste di lavoro part-time.
I permessi lavorativi sono sempre retribuiti. Sono inoltre coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili alla pensione.
Recentemente il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del Lavoro, (con la lettera Circolare n.A/2006 prot. 15/V/0002575 del 14 gennaio 2006) ha portato a conoscenza dell’Inps il parere espresso dal consiglio di stato in merito all’incidenza dei permessi lavorativi della legge 104/192 su ferie e tredicesima mensilità. In tale parere è stato ritenuto che le ferie e la tredicesima non debbano essere decurtate laddove i riposi e i permessi non siano cumulati con il congedo parentale.
L’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) dall’apposita Commissione operante in ogni ASL.
È bene precisare che i permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado di parentela e affinità. La condizione è che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva, anche in assenza di convivenza.
Rispetto alla retribuibilità, alle ferie e alla tredicesima mensilità valgono le indicazioni espresse riguardo ai genitori.
Oltre ai permessi riconosciuti per l’assistenza ai familiari disabili, sono state introdotte (Legge 8 marzo 2000, n. 53) nuove agevolazioni lavorative a favore della generalità dei genitori.
I genitori anche adottivi o affidatari possono avvalersi delle forme di congedo per assistere i figli fino agli otto anni di età. La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre. Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi.
Vi sono due eccezioni. Qualora nel nucleo sia presente un solo genitore questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è elevato a undici mesi.
Per fruire dei permessi il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
Anzianità di servizio: questi permessi sono computati nell’anzianità di servizio. Incidono invece negativamente sulla costituzione delle ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia, salvo disposizioni migliorative dei singoli Contratti Collettivi di Lavoro.
Retribuzione e contributi figurativi: fino al terzo anno di età del bambino
spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In questo periodo vengono anche versati i relativi contributi figurativi. Dopo i tre anni di età l’indennità del 30% e i contributi figurativi sono riconosciuti solo in caso di redditi particolarmente bassi.
Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari.
Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico; se il minore ha un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Anche al padre lavoratore, in forza della Legge 53/2000, viene concesso di astenersi nei primi tre mesi dalla nascita del figlio nel caso che sia sopravvenuto il decesso della madre, la madre sia affetta da una grave infermità, oppure che il bambino sia in affidamento esclusivo al padre.
Nel primo anno di vita del bambino vengono riconosciuti alla lavoratrice due periodi di riposo, anche cumulabili nella giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno.
Questi periodi di riposo, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga oppure nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (libera professionista o lavoratrice autonoma).
Nel caso poi di parto plurimo i periodi di riposo vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.
La Legge 8 marzo 2000, prevede la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni.
Se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni l’astensione è limitata a cinque giorni l’anno per ciascun genitore.
Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
Contributi figurativi: fino ai tre anni di età del bambino i permessi sono coperti da contribuzione figurativa cioè sono computati nell’anzianità di servizio.
Dopo i tre anni di età del bambino, i permessi sono coperti solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti. Ricordiamo che le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di età in questo segue regole differenti.
La Legge 388/2000 (art. 80 comma 2) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Tale opportunità (vista la sentenza della. Corte Costituzionale n.233 del 16/06/2005), nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in situazione di handicap grave, può essere fruita anche dai fratelli e dalle sorelle, purché conviventi con il soggetto gravemente disabile. La sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, ha inoltre esteso il diritto a questi congedi anche al coniuge della persona disabile.
Anche in questo caso la condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità.
Con la legge finanziaria per il 2004 è stata abrogata la norma che prevedeva che tale riconoscimento fosse stato ottenuto da almeno cinque anni.
Altra condizione è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.
La Legge 388/2000 (art. 80 comma 2) prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap, oppure al coniuge. Durante la fruizione di questo congedo i lavoratori non hanno diritto alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
La disposizione non prevede l’estensione ad altri parenti o affini (es. il cugino del disabile), né consente l’applicazione del beneficio a lavoratori diversi dai genitori/coniuge nel caso questi siano anziani o impossibilitati fisicamente all’assistenza.
L’INPS ha regolamentato con due circolari (133/2000 e 138/2001) la fruizione di tale beneficio, introducendo alcune particolarità rispetto alle indicazioni della norma istitutiva.
Nel caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore richiedente la concessione del congedo è possibile anche se l’altro genitore non lavora, o se sono presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.
Nel caso invece di figlio handicappato maggiorenne non convivente con il richiedente, è necessario che sia garantita la continuatività e l’esclusività dell’assistenza. Quindi se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso l’altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, il congedo retribuito non può essere concesso.
Altra particolarità introdotta dall’INPS, riguarda l’ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso.
Anche l’INPDAP ha emanato circolari a proposito dei due anni di congedo retribuito. Una prima del 10 gennaio 2002, n. 2 che forniva un’interpretazione più restrittiva di quella dell’INPS, e una seconda del 25 ottobre 2002 che equipara il trattamento dei propri assicurati con quello previsto per gli assicurati INPS, in particolare uniformando sia per i figli maggiorenni che per quelli minorenni le condizioni previste per ottenere
il beneficio.
Per quanto riguarda i fratelli o le sorelle (anche adottivi) del disabile grave, possono godere del congedo retribuito solo in caso di decesso dei genitori. Devono tuttavia risultare conviventi con il disabile sia che questi sia minorenne che maggiorenne.
Un familiare di un disabile può chiedere i permessi mensili per assisterlo anche qualora questi lavori e già fruisca, per se, dei permessi. Questo è subordinato alla condizione dell’effettiva necessità dell’assistenza, valutata dal medico di sede, e dell’assenza nel nucleo familiare di altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza. La circolare 128/2003 aggiunge che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l’assenza da lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere il disabile, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora.
Il Centro Risorse Handicap č realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Accaparlante
