
Detraibilità delle spese
Sono quelle che fanno riferimento ai cosiddetti “lavori di ristrutturazione” (legge 449/1997) e che sono previste anche per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, sia nelle unità abitative che negli spazi comuni.
Recentemente le possibilità di detrazione sono state ampliate: non riguardano più, ad esempio, solo ascensori, montascale, elevatori interni ed esterni, ristrutturazione di bagni, ma anche“…ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia avanzata sia adatto a favorire la mobilità interna o esterna delle persone handicappate gravi (certificate ai sensi dell’art.3 comma 3, della legge 104)”. Quindi interventi di domotica, automazione e controllo ambientale.
Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2006 sarà dunque possibile, in sede di dichiarazione dei redditi, fruire di una detrazione Irpef pari al 36% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 48.000,00 euro per anno. L’importo va ripartito in cinque quote annuali uguali. Tale detrazione Irpef resterà in vigore fino al 12 dicembre 2006, salvo poi essere eventualmente modificata dalla nuova Legge Finanziaria.
Per accedere a tale detrazione bisogna però rispettare due condizioni: la prima è quella di darne avviso prima dell’inizio dei lavori al Centro di servizio per le imposte competente territorialmente, compilando l’apposito modulo (disponibile anche nel sito http://www.finanze.it) e allegando la documentazione richiesta. La seconda è quella di effettuare i pagamenti relativi alle opere tramite bonifico bancario. Ovviamente bisogna essere in regola col pagamento ICI, se dovuto. Inoltre, per quanto riguarda le spese relative alla realizzazione di strumenti di comunicazione, domotica, robotica,...la detrazione Irpef al 36% sarà possibile solamente per le persone portatrici di handicap grave certificate ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104.
In alternativa alla detrazione sopracitata, e nel caso i lavori di abbattimento barriere non vengano svolti in regime di ristrutturazione edilizia, si può accedere alla detrazione del 19%, che è meno complicata (non necessita di comunicazione preventiva) e può essere fatta valere in una unica quota. Tuttavia in questo caso le ipotesi ammesse sono molto limitate (adeguamento dell’ascensore, costruzione di rampe in casa o fuori). In questo caso è necessario essere handicappati certificati ai sensi della legge 104/92, anche senza la condizione di gravità.
Le detrazioni al 36% e al 19% non sono inoltre fruibili contemporaneamente. Pertanto, nel caso si usufruisca già della prima, si potrà usufruire della detrazione al 19% solamente sull’eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata al 36%.
È necessario inoltre specificare che la detrazione al 36% è applicabile solo alle spesa sostenute per realizzare interventi sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica invece alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti e beni mobili, seppure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile (come ad esempio telefoni a viva voce, apparecchiature per il PC, fax,....). Tali strumenti sono infatti inquadrabili nella categoria di sussidi tecnici e informatici per cui è prevista la detrazione al 19%.
L’aliquota IVA
L’aliquota Iva al 4% è applicabile alle prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. La dicitura che le opere sono relative al superamento di barriere va esplicitata nel contratto e nella relativa fattura. Anche i cosiddetti servoscala godono dell’IVA agevolata, ma qui è precisato se acquistati da disabili o loro familiari.
Il Centro Risorse Handicap č realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Accaparlante
