Centro Risorse Handicap del Comune di Bologna - Percorsi e opportunità per le persone disabili e le loro famiglie
Centro Risorse Handicap del Comune di Bologna
Percorsi e opportunitā per le persone disabili e le loro famiglie

Il riconoscimento dell’invalidita' civile e dello stato di handicap.
Come ottenere le prestazioni economiche

Invalidità civile-facilitazioni e prestazioni economiche

Per invalidità civile si intende una condizione di salute che comporta una riduzione significativa delle capacità lavorative, motorie o psichiche.
Il riconoscimento dell'invalidità civile permette di accedere ad alcune facilitazioni, tra cui, in alcuni casi, l'assegnazione di benefici economici. E' disponibile una scheda che sintetizza tutte le facilitazioni che è possibile ottenere in base alla percentuale di invalità civile.

Dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento delle invalidità, cecità e sordità civili, della condizione di handicap (ai sensi della legge 104/92) e per la certificazione sanitaria relativa al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità (legge. 68/99) devono essere presentate all’INPS per via telematica tramite il sito dell'INPS.
Finora venivano presentate direttamente all’Azienda Usl
.

Trattandosi di procedure nuove sarà ragionevolmente necessaria una fase di rodaggio e di ridefinizione delle collaborazioni tra gli enti coinvolti.

Può essere utile in questa prima fase di attuazione della riforma, in cui le procedure non sono ancora pienamente a regime, presentare la domanda con il supporto di un Patronato o di un' Associazione abilitata.

 

La domanda di riconoscimento
La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.

1. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Il medico, basandosi su modelli INPS, attesta la natura dell’infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti con l’indicazione obbligatoria dei codici internazionali (ICD-9). Una volta compilato il certificato è inviato telematicamente dallo stesso medico e il sistema informatizzato genera un codice da consegnare al richiedente insieme alla copia cartacea del documento introduttivo che dovrà essere presentata il giorno della visita. Questo certificato ha validità di 30 giorni, se non consegnata entro tale termine bisogna richiederlo nuovamente al medico.

2. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il richiedente può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato) dal sito INPS, oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.

Nella domanda saranno da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.

Il richiedente può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).

La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il richiedente, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.

Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.

Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.

Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.

Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

Visita domiciliare
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.

La visita
La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

La verifica
Se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS viene considerato definitivo.
Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.

Erogazione dei benefici economici per i cittadini di Bologna
Il cittadino una volta ottenuta la certificcazione di invalidità, per dare corso all'erogazione delle provvidenze economiche cui si ha eventualmente diritto, potrà continuare a presentarsi (almeno in questa fase di passaggio) al Servizio Invalidi civili del Comune di Bologna (fino all'entrata in vigore della riforma tittolare delle procedure amministrative da compiere inerenti la concessioni di pensioni e assegni)

presso sede INPS di Bologna
Via Gramsci 6/8 - 40121 Bologna - 5° piano
- Sportello ricevimento al pubblico
orario: lunedì dalle 8.30 alle 12.00 - giovedì dalle 8.30 alle 17.00
- Sportello telefonico
Tel. 051/244644
orario: mar. e gio. dalle 8.30 alle 13

Oppure presentarsi allo Sportello del Cittadino del proprio quartiere di residenza.

Il ricorso
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Sui verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale.
Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

L'aggravamento
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato.

Il Certificato di handicap

Da non confondere con l’accertamento di invalidità è l’accertamento di handicap, ossia di una situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui la persona vive, e che dà diritto ad alcune agevolazioni (art. 3 comma 1 legge 104/92).
Handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) è invece quello che porta la persona alla necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale; la certificazione di handicap grave è indispensabile, in particolare, per permessi e congedi lavorativi e per alcuni benefici economici. Una scheda che riassume i benefici a cui dà diritto il Certificato di Handicap è disponibile su Handylex.

La certificazione di handicap è del tutto indipendente da quella di invalidità civile, ma le modalità di presentazione della domanda e di accertamento sono analoghe.
Mentre però l’invalidità si basa su criteri medico-legali (e su tabelle di riferimento ministeriali per le percentuali), l’handicap si basa su criteri medico-sociali.

Dal 1° gennaio 2003 le persone affette da Sindrome di down possono essere riconosciute persone handicappate “gravi” ai sensi dell’articolo 3 legge 104 (senza effettuare la prevista visita) presentando una certificazione, redatta anche dal medico curante, con allegato il “cariotipo”(mappa genetica) . Questa procedura riguarda solo ed unicamente la certificazione di handicap ai sensi della legge 104, rimangono operanti gli eventuali accertamenti riferiti alla invalidità civile.

 

Il Centro Risorse Handicap č realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Accaparlante