
Il Codice Civile prevede tre forme di tutela giuridica per le persone maggiorenni prive in tutto o in parte di autonomia: l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione.
Questi "istituti giuridici" sono contenuti in un unico capo del codice civile, ed individuano un vero e proprio insieme di strumenti volto alla protezione più ampia possibile della persona, in progressiva gradazione. Questa possibilità di graduare gli interventi di protezione della persona evidenziano l’attenzione che deve essere data al singolo, visto come portatore di diritti, anche se colpito da infermità tali da ridurne l’autonomia.
L'Interdizione (art. 414), prevista “quando ciò si rende opportuno per assicurare una migliore tutela”, ha come conseguenza la limitazione totale della capacità di agire: il tutore sostituisce in tutti gli atti la persona interdetta.
L'Inabilitazione, ammessa nelle condizioni di parziale infermità mentale o in altre situazioni che possano essere lesive degli interessi e del patrimonio personale e familiare (ad esempio: dipendenza da alcool, droghe, eccesso di prodigalità), è stata utilizzata in passato anche per la tutela di persone sorde o non vedenti e in situazioni particolari di disagio. Il giudice in questi casi nomina un curatore che ha il compito di assistere l’inabilitato negli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
I provvedimenti di inabilitazione ed interdizione sono adottati dal Tribunale in composizione Collegiale e per promuovere il ricorso è necessario il patrocinio legale.
L’istituto dell’Amministrazione di sostegno, che ha innovato profondamente il sistema del nostro Codice Civile in tema di Tutela, è stato introdotto per tutelare la persona che, per effetto di un’infermità e di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. E’ uno strumento particolarmente flessibile perché permette di graduare il singolo intervento predisponendo per ogni singola persona diversa, un decreto di nomina di un 2 amministratore di sostegno fissandone i poteri di "rappresentanza", di "sostituzione" e/o di "assistenza".
Può beneficiare dell’Amministrazione di Sostegno chiunque si trovi in condizioni di particolare fragilità dovuta ad una patologia: anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali o persone in coma:
l’Amministratore di Sostegno che il Giudice Tutelare nominerà avrà cura della loro persona e del loro patrimonio nell’ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina.
Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice (art. 409).
L’uso dello strumento dell’Amministrazione di Sostegno ha di fatto reso inutilizzabile l’inabilitazione e contenuto moltissimo l’uso dell’interdizione.
L’Amministratore di Sostegno rappresenta quindi uno strumento enormemente innovativo della nuova normativa. Con apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata si può addirittura individuare in anticipo la persona di cui si desidera l’assistenza, nell’eventualità di un’impossibilità, anche temporanea, nello svolgimento delle nostre funzioni di vita quotidiane (ad esempio un grave incidente o una malattia).
Ciò consente alle famiglie e agli operatori socio-sanitari di disporre di uno strumento dotato di maggiore flessibilità ed efficacia per la cura degli interessi di un congiunto o di una persona seguita da un servizio, non soltanto per gli aspetti patrimoniali ma soprattutto riguardo ai bisogni e alla volontà del destinatario degli interventi. A tal proposito si sottolinea che l’art. 410 afferma che l’amministratore di sostegno "deve tener conto delle richieste, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario".
Consulta il testo della Legge 6/2004 che introduce la nuova figura dell'Amministratore di sostegno.
La Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus fornisce consulenza sui vari istituti giuridici previsti dal nostro ordinamento tra i quali:
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Vademecum per gli operatori: "L'amministratore di sostegno. Una nuova legge per nuove opportunità"
Questo vademecum è frutto degli stimoli e delle riflessioni emerse durante il ciclo di incontri di sensibilizzazione, informazione e formazione promosso dalla Regione Emilia-Romagna dedicato all´approfondimento della Legge 6/2004 e realizzato nel periodo 16 dicembre 2004 – 24 febbraio 2005. E´ stato realizzato dalla Direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna con la collaborazione del Comune di Bologna e dell´Istituzione "Gian Franco Minguzzi" (centro di studi e documentazione della Provincia di Bologna).
Amministrazione di Sostegno (Legge 6/2004) Istruzioni per l’uso a cura della LEDHA
Il Centro Risorse Handicap č realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Accaparlante
