
- I tre giorni di permesso secondo la
legge 104 vanno proporzionalmente ridimensionati in caso di assistenza
ad un disabile per periodi inferiori ad un mese.
Quindi quando l'assistenza non viene prestata abitualmente per ogni 10
gg di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso
In ogni caso di assistenza inferiore ai 10gg il richiedente non ha diritto
ad alcuna giornata o frazione di essa di permesso. Con 19 giorni di assistenza
continuativa, ad esempio, scatta un solo giorno di permesso.
Questo ridimensionamento non si verifica nel caso di godimento di permessi
a ore, essendo tale permesso legato alla singola giornata o al relativo
orario di godimento del permesso.
E' possibile cumulare la fruizione dei permessi orari secondo la legge
104 per un figlio disabile inferiore ai 3 anni con i permessi orari (cosiddetti
per allattamento) per altro figlio. Tale cumulo non è invece possibile
quando invece si tratta del medesimo figlio portatore di handicap.
- Sindrome di down e cariotipo. Entra in gioco anche
il medico di base, oltre alla commissione della ASL, per l'attestazione
della gravità connessa alla sindrome di Down, per il godimento
dei benefici relatoivi alla legge 104. Occorre presentare la domanda all'INPS
corredata dalla certificazione del medico curante e dalla copia del cariotipo
per il dirigenbte medico della sede INPS. Quando il certificato è
della Commissione ASL non serve copia del cariotipo.
- Grandi invalidi di guerra: per i benefici dell'art.33
della legge 104 è sufficiente l'attestato di pensione rilasciato
dal Ministero del Tesoro o copia del decreto di concessione della pensione.
Non occorre quindi la certificazione di "handicap grave" (art.3
legge 104) rilasciata dalla ASL.
(fonte: Il Sole 24Ore del 12 luglio 2003)
Il Centro Risorse Handicap č realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Accaparlante
