
Nella seduta del 3 marzo 2010 è stato approvato in via definitiva dal Senato il cosiddetto “Collegato Lavoro”.
Il testo (Atti del Senato 1167-B), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».
Il testo contiene modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave.
Modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.
Cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 approvate.
Beneficiari dei permessi
La prima modifica (introdotta dall’articolo 24 della nuova legge) riguarda la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
▪ il genitore
▪ il coniuge
▪ il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti – due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino – e sembra introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese.
Sede di lavoro
Il comma 5 dell’articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
Il testo approvato indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.
Controlli
All’articolo 33 della Legge 104 viene aggiunto un comma che rafforza la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.
Il datore di lavoro e l’INPS possono richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della Pubblica Amministrazione (cioè non può effettuarli in proprio).
Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni, il diritto ai benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.
N.B.
non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.
Per maggiori informazioni e il testo non ufficiale degli articoli modificati:
www.handylex.org
Il Centro Risorse Handicap č realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Accaparlante
